Quali sono le regole per il personale direttivo?

Se i contratti e i regolamenti disciplinari sono assai precisi e ricchi di esempi per il personale fino al 6° livello, altrettanto non si può dire sui direttivi (fatta salva la procedura P.GRP.028_R0).
Alcuni punti però sono chiari:

  1. Non si applicano le norme in materia di lavoro straordinario, salvo lavoro in reperibilità e turno;
  2. Si gode di flessibilità di orario. Si è tenuti a giustificare assenze solo se superiori alle 4 ore, ma non i ritardi e le mancate timbrature. Inoltre non si può fruire delle ferie in frazioni orarie;
  3. Si è tenuti a timbrare (per ragioni di sicurezza) in entrata, in uscita e nel caso ci si allontani dal luogo di lavoro (non per ragioni di servizio).

Quindi, quante ore deve svolgere un direttivo, come le deve articolare e su quali basi di tempo si calcola?

Secondo l’interpretazione aziendale, la prestazione lavorativa si deve articolare, di massima, in linea con quella dei propri sottoposti non direttivi (o con quella delle strutture con le quali ci si relaziona), la cui durata è fissata in 38,5 (38 per gli assunti ante 2002) ore settimanale medie. Qualora ciò non avvenga, il direttivo dovrà informare preventivamente il proprio responsabile, avendo cura esclusivamente di garantire il rispetto degli impegni aziendali in cui è coinvolto. Ne consegue che il direttivo non vìola alcuna disposizione, se la propria prestazione non è uguale alla prestazione media su un arco temporale massimo di 12 mesi.

Ancor più importante però, è la durata massima dell’orario che, inserendo dunque un concetto di misurazione, non deve superare le 250 ore sullo stesso arco temporale di 12 mesi.